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PROF.
GIULIO GUJ

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COSTITUZIONE
– SCOPI – ATTIVITA’
ART.1 – COSTITUZIONE
E SEDE
Si è costituita
in Roma, il giorno 8 Luglio 1991 l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VELOCIMETRIA
LASER A.I.VE.LA. (nel seguito denominata A.I.VE.LA.).
La sede dell’ A.I.VE.LA.
è in Ancona, Dipartimento di Meccanica, c/o Facoltà di Ingegneria,
via Brecce Bianche.
ART. 2 – SCOPI
L’ A.I.VE.LA. è
Associazione di carattere culturale senza fini di lucro e si propone di:
a) Riunire persone,
Associazioni, Società, Ditte ed Enti interessati allo sviluppo delle
attività scientifiche e delle tecniche di misura senza contatto
o minimamente invasive di grandezze meccaniche, fluidodinamiche, termiche,
chimiche, ecc., con riferimento particolare alle tecniche basate su radiazioni
elettromagnetiche e con attenzione prevalente alle tecniche ottiche;
b) promuovere e
diffondere sul territorio nazionale ed internazionale gli studi, le ricerche,
lo sviluppo e le applicazioni dei metodi di misura di cui al punto a) mediante
riviste, pubblicazioni, convegni e conferenze (organizzati in proprio o
per conto di Associazioni, Società, Ditte ed Enti per il |
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raggiungimento
degli scopi istituzionali), discussioni, concorsi a premio per studi e
ricerche, borse di studio in generale, borse di studio di Dottorato in
particolare;
c) Stabilire e mantenere
fra gli studiosi ed i tecnici dei metodi di misura di cui al punto a),
italiani e stranieri, attive e feconde relazioni di studio e facilitare
loro la conoscenza di lavori, scoperte, invenzioni ed esperienze;
d) Promuovere la
cooperazione nel campo dei metodi di misura di cui al punto a) fra Università,
Industrie ed Enti di Ricerca;
e) Realizzare e
sviluppare rapporti di cooperazione con Accademie scientifiche, Associazioni
ed Enti culturali nazionali e stranieri;
f) Promuovere la
formazione e lo sviluppo professionale delle persone interessate alle tecniche
di misura di cui al punto a) e curarne l’aggiornamento tecnico, anche mediante
pubblicazioni e corsi, volti alla formazione permanente anche a distanza
e mediante le moderne tecniche multimediali;
g) Agevolare i lavori
di studio e ricerca nel settore delle tecniche di misura di cui al punto
a);
h) Svolgere incarichi
di indagine o ricerca nelle settore delle attività concernenti l’Associazione
indicate nei punti precedenti;
i) Dare ad Enti
pubblici o privati la possibilità di conoscere l’opinione dell’Associazione
o dei suoi membri su questioni concernenti la tecnica e la scienza dei
metodi di misura di cui al punto a);
j) Diffondere la
conoscenza delle attività dei soci e delle strutture e degli Enti
ad essi collegati mediante l’attivazione ed il continuo aggiornamento di
un sito Internet e la pubblicazione periodica di note informative;
k) Svolgere ogni
altra attività o funzione inerente agli scopi suddetti.
ART. 3 – SOCI
L’Associazione si
compone di:
a) soci ORDINARI
b) soci COLLETTIVI
c) soci JUNIORES
d) soci SOSTENITORI
e) soci ONORARI
Possono essere:
soci ORDINARI i
cittadini italiani e stranieri che abbiano competenza specifica o interesse
a seguire le attività e gli studi relativi alle finalità
dell’Associazione;
soci COLLETTIVI
le Associazioni, gli Istituti, le Società e gli Enti italiani e
stranieri di qualsiasi natura senza fini di lucro, che abbiano interesse
agli scopi dell’Associazione;
soci JUNIORES i
giovani che frequentano corsi secondari superiori, universitari e post-
universitari, con età non superiore ai 30 anni;
soci SOSTENITORI
le Associazioni, gli Istituti, le Società, le Ditte e gli Enti italiani
e stranieri di qualsiasi natura con fini di lucro, che abbiano interesse
agli scopi dell’Associazione.
ART. 4 – AMMISSIONE
DEI SOCI
I Soci ORDINARI,
COLLETTIVI, SOSTENITORI e JUNIORES sono ammessi dietro presentazione di
domanda con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 – CONTRIBUTI
SOCIALI
Tutti i Soci sono
tenuti al pagamento di una quota annuale, che deve essere versata entro
il 31 marzo di ciascun anno, nell’ammontare stabilito dall’Assemblea Generale.
ART. 6 – DIRITTO
DEI SOCI
Tutti i Soci hanno
diritto:
a) alla tessera
sociale;
b) alle speciali
facilitazioni per partecipare alle attività, alle manifestazioni
ed ai convegni organizzati dall’Associazione e per l’acquisto di pubblicazioni
edite a cura dell’Associazione;
c) pubblicizzare
le proprie attività sul sito Internet dell’Associazione mediante
collegamento (link) al sito della propria struttura di appartenenza o mediante
uno spazio riservato sul sito dell’Associazione stessa;
d) a ricevere gratuitamente
le pubblicazioni dell’Associazione destinate ai Soci;
e) alla consultazione
di libri e di periodici della biblioteca, qualora costituita, dell’Associazione,
nonché delle raccolte di notizie, dati, ecc. curate dall’Associazione.
ART. 7 – RECESSO
ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualifica di
Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza
c) per radiazione.
Le DIMISSIONI
da Socio sono volontarie e devono essere comunicate con lettera raccomandata
all’Associazione non più tardi del 1 Ottobre e decorrono dal 1 Gennaio
dell’anno successivo.
La DECADENZA è
deliberata dal Consiglio Direttivo per riconosciuta morosità.
La RADIAZIONE è
proposta nonché deliberata dal Consiglio Direttivo in termini
inappellabili, sentite le ragioni del Socio.
ORGANI GENERALI
ART. 8 – ASSEMBLEA
GENERALE
L’Assemblea Generale
è costituita da tutti i Soci, i quali hanno diritto di voto se sono
in regola con i versamenti delle quote sociali.
L’Assemblea Generale
è convocata almeno una volta all’anno, con anticipo di almeno trenta
giorni, a mezzo lettera raccomandata e/o anche a mezzo posta elettronica,
ed è legalmente valida in prima convocazione quando sia presente,
anche per delega – nell’ora indicata – almeno un terzo dei Soci iscritti
e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati.
Le deliberazioni
sono valide ed impegnative quando abbiano raccolto la metà più
uno dei suffragi presenti.
L’Assemblea è
convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero
in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o ancora in seguito a richiesta
scritta e motivata diretta al Presidente da almeno un sesto dei Soci in
regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea Generale
è presieduta dal Presidente della Associazione ed ha le seguenti
attribuzioni:
a) deliberare in
merito all’approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
b) deliberare in
merito all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
c) stabilire l’entità
delle quote annuali;
d) eleggere il Presidente
dell’Associazione, i dieci Consiglieri del Consiglio Direttivo previsti
al punto d) dell’art. 9, i Revisori dei Conti, i Probiviri;
e) deliberare sulle
proposte di modifica dello Statuto, secondo quanto stabilito all’art. 18,
sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e, se del caso, in merito
alla nomina di Commissari liquidatori di patrimonio;
f) deliberare in
merito a qualsiasi altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare su
qualsiasi altro argomento iscritto all’Ordine del Giorno.
Per l’approvazione
dei bilanci annuali, per le eventuali modifiche di Statuto, per lo scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea può essere sostituita da referendum,
e cioè da una votazione scritta, secondo le indicazioni del Consiglio
Direttivo, estesa a tutti i Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni
sono valide quando abbiano raccolto la metà più uno dei voti
espressi.
ART. 9 – CONSIGLIO
DIRETTIVO
L’A.I.VE.LA. è
retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:
a) Presidente che
è il Presidente dell’Associazione;
b) Ex Presidente;
c) Dieci Consiglieri
eletti dall’Assemblea Generale di cui almeno cinque membri del precedente
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
Le decisioni saranno
prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto
del Presidente o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, ha valore decisivo.
Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno un terzo più
uno dei suoi membri.
Le cariche sociali
sono riservate ai soli soci e sono gratuite.
Il Consiglio nomina
il Tesoriere, che partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo
qualora non sia membro del Consiglio stesso.
I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 10 – ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel suo
seno il Vice Presidente;
b) nomina il Tesoriere;
c) dirige l’attività
dell’Associazione e ne cura la gestione amministrativa;
d) predispone i
bilanci, preventivo e consuntivo, per la loro presentazione all’Assemblea
Generale;
e) prepara la relazione
annuale sull’attività svolta dall’Associazione e predispone il programma
per le ulteriori attività sociali. Relazioni e programma devono
essere approvati dall’Assemblea Generale;
f) nomina un rappresentante
dell’Associazione per le relazioni internazionali;
g) nomina, eventualmente
in concorso con altri Enti interessati, il Comitato Organizzatore ed il
Comitato Scientifico per i congressi dell’Associazione e le altre manifestazioni;
h) intrattiene relazioni
con Associazioni italiane e estere affini e nomina eventuali rappresentanti
presso Organizzazioni nazionali o internazionali ed in occasione di congressi
e riunioni;
i) amministra le
pubblicazioni sociali e ne nomina i Direttori ed i Responsabili;
j) esercita ogni
altra attribuzione demandatagli dall’Assemblea.
ART. 11 – PRESIDENTE
Il Presidente è
il rappresentante legale dell’Associazione, dispone di tutte le facoltà
che non siano, per Statuto, riservate all’Assemblea o al Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza
o impedimento, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente o, in
mancanza di questo, dal Consigliere più anziano in carica e, a parità,
in età.
Il Presidente rimane
in carica quattro anni ed è rieleggibile.
ART. 12 – UFFICIO
DI SEGRETERIA
Presso la sede della
Presidenza è istituito un “Ufficio di Segreteria”.
L’Ufficio di Segreteria
collabora con il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i membri dell’Assemblea
per lo svolgimento al meglio delle attività dell’Associazione.
ART. 13 – TESORIERE
Il Tesoriere è
un socio che controlla la gestione dei beni che ai sensi dell’art. 17 dello
Statuto costituiscono il fondo patrimoniale della Associazione e provvede
alla regolare tenuta della contabilità.
E’ intestatario,
assieme al Presidente, a firma congiunta ed in nome e per conto dell’Associazione
di eventuali conti correnti bancari e postali.
La carica di tesoriere
è gratuita.
ART. 14 – REVISORI
DEI CONTI
Ai revisori dei
conti spettano il controllo dell’Amministrazione dell’Associazione e l’accertamento
della regolare tenuta contabile e della veridicità del bilancio.
Essi riferiscono
all’Assemblea sul bilancio che verrà loro sottoposto dal Consiglio
Direttivo un mese prima dell’Assemblea stessa.
ART. 15 – SEZIONI
Possono essere costituite
Sezioni la cui attivazione e la cui organizzazione è sottoposta
a ratifica dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 16 – VERBALI
Di ogni riunione
dei Consiglieri e delle Assemblee (e di ogni referendum) deve essere redatto
un verbale.
Nel caso delle riunioni,
il verbale deve essere firmato da chi ha presieduto le riunioni e dal segretario
(nel caso di referendum , il verbale deve essere firmato dal Presidente
dell’Associazione).
ART. 17 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale
è costituito:
a) dal fondo di
riserva;
b) dai fondi il
cui reddito è destinato a scopi speciali;
c) dalle donazioni
e dai lasciti effettuati da terzi ad incremento del patrimonio sociale;
d) dall’arredamento;
e) dalla Biblioteca
e dai materiali tecnico- scientifici.
Il patrimonio sociale
è amministrato dal Consiglio Direttivo.
Le entrate annuali
comprendono:
a) le quote sociali;
b) le rendite del
patrimonio;
c) i contributi
di Enti pubblici e privati;
d) il ricavato della
vendita delle pubblicazioni sociali;
e) proventi diversi.
L’anno amministrativo
coincide con l’anno solare.
ART. 18 – MODIFICHE
DELLO STATUTO
Le proposte di modifica
dello Statuto possono essere fatte dal Consiglio Direttivo, da una o più
Sezioni, se costituite, o da almeno un decimo dei Soci.
Esse devono essere
notificate almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Generale.
Le modifiche dello
Statuto debbono essere approvate in sede di Assemblea Generale (o per referendum)
a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 19 - SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE SEZIONI
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto
favorevole di almeno due terzi dei presenti o rappresentati.
In caso di scioglimento,
L’Assemblea Generale deciderà la destinazione del patrimonio sociale
e di ogni altra attività, rimanendo in ogni caso esclusa la ripartizione
di essi fra i Soci.
ART. 20 – DISPOSIZIONI
FINALI
Per tutto quanto
non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge. |